Statuto
Art. 27
In vigore dal 26 apr 1902
Il consiglio:
a) assegna i posti gratuiti agli orfani dei sanitari dei contribuenti italiani, in conformità della graduatoria delle domande di ammissione, fatta dai consigli sanitari provinciali;
b) tenuto conto dei certificati e delle informazioni assunte, assegna i posti gratuiti e semigratuiti, di cui all'ultimo capoverso dell';
c) fa e modifica la pianta organica degli impiegati e nomina e licenzia il personale direttivo, didattico, amministrativo ed inserviente dell'istituto;
d) accetta le donazioni, le eredità e i legati, osservandone le condizioni, salva la sanzione dell'autorità tutoria;
e) provvede al rinvestimento dei capitali disponibili e assume qualunque provvedimento reclamato dalla necessità della amministrazione;
f) delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
g) delibera sopra i provvedimenti di urgenza presi dal presidente;
h) fa e modifica i regolamenti interni;
i) provvede al servizio di cassa;
k) provvede a quanto occorre al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei convittori delle due sezioni, a norma dei regolamenti interni, entro i limiti del bilancio di previsione;
l) esercita una sorveglianza continua sull'andamento disciplinare e didattico dell'istituto;
m) decreta, nei casi previsti dal regolamento interno dell'istituto, l'espulsione dei convittori.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-03-27;81#art-s-27