Statuto
Art. 32
In vigore dal 26 apr 1902
Durante il quinquennio 1902-1906 non si faranno nuove ammissioni di orfani nel collegio-convitto e le entrate nette del medesimo, dedotte le spese necessarie per il mantenimento degli orfani che vi si trovano attualmente ricoverati, saranno destinate alla erezione del nuovo collegio-convitto.
La nuova amministrazione, entro sei mesi dal suo insediamento, dovrà presentare al Ministero dell'interno un completo progetto tecnico ed un piano finanziario riguardante la graduale preparazione dei locali ad uso del collegio-convitto, contenuto nei limiti della maggiore economia e della stretta necessità.
L'approvazione di questo progetto tecnico e del relativo piano finanziario è riservata al Ministero dell'interno.
Il termine di cui al 1° comma del presente articolo potrà essere abbreviato, qualora per concessione di stabili o maggiore disponibilità di fondi si siano potuti preparare i locali e siasi potuto provvedere alle relative spese in tempo minore.
In ogni caso la data di apertura del nuovo collegio-convitto sarà fissata con decreto ministeriale.
Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-03-27;81#art-s-32