Art. 1

In vigore dal 26 apr 1902
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vedute le leggi 17 luglio 1890, n. 6972, e 7 luglio 1901, n. 306, e i relativi regolamenti; Udito il parere del consiglio di Stato; Udito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È approvato l'unito statuto organico del collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia, che sarà munito di visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 marzo 1902. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 7 aprile 1902. Reg. 3. Atti del Governo a f. 6. F. Rostagno. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. Cocco-Ortu. G. Zanardelli. Giolitti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-03-27;81#art-rd-1

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