Art. 1
In vigore dal 26 apr 1902
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vedute le leggi 17 luglio 1890, n. 6972, e 7 luglio 1901, n. 306, e i relativi regolamenti;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È approvato l'unito statuto organico del collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia, che sarà munito di visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 marzo 1902.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 7 aprile 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 6. F. Rostagno.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. Cocco-Ortu.
G. Zanardelli.
Giolitti.
Storico versioni
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