Statuto›Titolo III
Art. 9
In vigore dal 18 apr 1901
Il consiglio si riunisce, di regola, ogni tre mesi e ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno.
La convocazione del consiglio si fa con lettera al domicilio dei consiglieri sei giorni prima di quello stabilito per la seduta.
Alla validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà dei consiglieri, salvo il deliberare validamente, qualunque sia il numero dei presenti, in caso di secondi convocazione, che potrà essere stabilita alla distanza di almeno otto giorni nella stessa lettera d'invito alla prima convocazione. Nella lettera di convocazione sarà indicato l'ordine del giorno degli oggetti da trattarsi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-03-03;80#art-s-9