Statuto›Titolo III
Art. 11
In vigore dal 18 apr 1901
Il presidente rappresenta la società nelle sue relazioni colle autorità e col pubblico ed eseguisce tutte le deliberazioni state prese dal consiglio.
Convoca e presiede le adunanze generali della società e quelle del consiglio direttivo.
Appone la sua firma a tutte le disposizioni interne ed alla corrispondenza.
Esamina e pone il visto ai mandati di pagamento.
Propone al consiglio la nomina, quando se ne presenti il caso, di commissioni tecniche speciali.
Nomina, sospende e revoca il personale di servizio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-03-03;80#art-s-11