Statuto›Titolo III
Art. 8
In vigore dal 18 apr 1901
I consiglieri, eletti dall'adunanza dei soci, durano in carica tre anni, si rinnovano per un terzo ogni anno, e sono rieleggibili.
Nei primi due anni, l'uscita si determina per estrazione a sorte, negli anni seguenti si esce per anzianità.
Il presidente e i vice presidenti durano in carica tre anni, purchè si mantenga in essi la qualifica di membri del consiglio.
Essi si rinnovano ogni anno nel modo suindicato e sono rieleggibili.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-03-03;80#art-s-8