StatutoTitolo II

Art. 4

In vigore dal 18 apr 1901
I soci sono annuali o perpetui. Soci annuali sono quelli che si obbligano al pagamento di una o più quote annuali di lire ventisei cadauna, e durano in tale loro qualità, fino a che, tre mesi prima del finire dell'anno, non abbiano dato avviso per iscritto di voler uscire dalla società. Soci perpetui sono coloro che versano una somma non inferiore a lire mille.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-03-03;80#art-s-4

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