Statuto›Titolo II
Art. 4
In vigore dal 18 apr 1901
I soci sono annuali o perpetui.
Soci annuali sono quelli che si obbligano al pagamento di una o più quote annuali di lire ventisei cadauna, e durano in tale loro qualità, fino a che, tre mesi prima del finire dell'anno, non abbiano dato avviso per iscritto di voler uscire dalla società.
Soci perpetui sono coloro che versano una somma non inferiore a lire mille.
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