StatutoTitolo III

Art. 10

In vigore dal 18 apr 1901
Il consiglio direttivo delibera su tutti i provvedimenti che ritiene opportuni al raggiungimento degli scopi che la società si propone. Quindi delibera su tutto ciò che ha riguardo alla istituzione e all'ordinamento delle scuole; convoca l'assemblea dei soci; nomina, sospende, revoca il personale insegnante e amministrativo. Ad esso compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio sociale e delle rendite, e cura i reimpieghi e le erogazioni. Può acquistare e vendere beni mobili e immobili, assumere mutui, assentire a iscrizioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni di ipoteche, rinunciare a ipoteche legali, costituire servitù, transigere, assentire a vincoli, svincoli di titoli dello Stato e di qualunque altra natura, accettare e rifiutare legati, eredità e donazioni. Delibera sui bilanci di previsione e sui conti consuntivi da essere sottoposti poi all'approvazione dell'assemblea dei soci e trasmessi al Ministero, unitamente all'estratto del verbale della adunanza nella quale sono stati dall'assemblea approvati. Per l'acquisto e per la vendita d'immobili, per l'assunzione di mutui, per assentire ipoteche, vincoli e svincoli di titoli, occorre la presenza di almeno quindici dei membri del consiglio, e la deliberazione deve almeno riunire due terzi dei voti dei presenti. Il consiglio ha l'iniziativa di ogni riforma statutaria da essere proposta all'approvazione dell'assemblea, come all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1901-03-03;80#art-s-10

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo