Art. 8
In vigore dal 17 mag 1900
Il personale assunto in servizio dopo il presente decreto avrà diritto a conseguire due aumenti sessennali di un decimo ciascuno, calcolato in base degli stipendi fissati nella pianta organica.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 aprile 1900.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 25 aprile 1900.
Reg. 223. Atti del Governo a f. 80. F. Rostagno.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli A. BONASI.
A. Salandra.
Storico versioni
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