Art. 3

In vigore dal 17 mag 1900
La scuola è mantenuta a cura e spese della Camera di commercio ed arti di Capitanata, e coi contributi annui del Ministero di agricoltura, industria e commercio, della provincia e del comune di Foggia, come verranno stabiliti nei rispettivi bilanci. I locali e la suppellettile delle scuole e delle officine sono gratuitamente forniti dalla Camera di commercio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1900-04-12;112#art-3

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