Art. 5
In vigore dal 17 mag 1900
Il Consiglio direttivo:
a) Amministra i fondi della scuola in base ai bilanci approvati dalla Camera di commercio e dal Ministero;
b) Propone i bilanci presuntivi, i conti consuntivi, le situazioni patrimoniali, che dovranno essere approvati dalla Camera di commercio e dal Ministero;
c) Propone altresì all'approvazione della Camera di commercio e del Ministero il regolamento organico e la pianta del personale;
d) Propone al Ministero, inteso il Consiglio dei professori, i programmi d'insegnamento; e propone altresì al Ministero la nomina del personale, in conformità del seguente ;
e) Delibera, su proposta del Consiglio dei professori, il calendario scolastico, l'orario delle lezioni, i libri di testo, e nomina le Commissioni esaminatrici per gli esami di ammissione, di promozione e di licenza;
f) Delibera il regolamento di amministrazione, il regolamento disciplinare interno per gli allievi e quello che regola il fondo di previdenza a favore del personale, dandone comunicazione al Ministero;
g) Nomina il personale di servizio;
h) Presenta alla fine di ogni anno scolastico alla Camera di commercio e al Ministero di agricoltura, industria e commercio una relazione sull'andamento della scuola, corredata dei necessari prospetti e documenti dimostrativi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1900-04-12;112#art-5