Art. 6
In vigore dal 17 mag 1900
Il direttore, i professori, il personale delle officine e degli uffici di segreteria, contabilità e magazzino sono nominati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio in base a concorso, o su proposta del Consiglio direttivo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1900-04-12;112#art-6