Art. 4

In vigore dal 17 mag 1900
Il governo della scuola è affidato ad un Consiglio direttivo composto di due delegati del Ministero di agricoltura, industria e commercio, del presidente e quattro delegati della Camera di commercio e del direttore della scuola. Avranno diritto di nominare un delegato nel Consiglio direttivo quegli enti morali che concorrono al mantenimento della scuola con un sussidio annuo non minore di lire tremila. Terrà la presidenza del Consiglio il presidente della Camera di commercio. Le funzioni di segretario saranno affidate ad un componente del Consiglio, ovvero a persona di fiducia del Consiglio stesso. I delegati della Camera, del Ministero e degli altri Enti durano in carica un biennio e sono rieleggibili.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1900-04-12;112#art-4

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