Regolamento

Art. 64

In vigore dal 9 ago 1898
A tutte le difficoltà di attuazione non previste dal presente regolamento organico, provvederà con norme e prescrizioni opportune la giunta provinciale amministrativa, giusta le disposizioni dell' della legge 2 agosto 1897, n. 348.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-06-18;203#art-r-64

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