Regolamento

Art. 61

In vigore dal 9 ago 1898
Agl'impiegati passati al nuovo ruolo è conservato il diritto a quel trattamento di pensione che fosse loro regolarmente attribuito dagli organici degli enti raggruppati, dai quali dipendevano. Agli effetti della liquidazione della pensione il servizio prestato nel nuovo ruolo sarà cumulato col precedente. Agl'impiegati di questa categoria, che fossero collocati in disponibilità è data facoltà di optare tra il trattamento di pensione e quello autorizzato con l'ultimo comma dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-06-18;203#art-r-61

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