Art. 2

In vigore dal 9 ago 1898
Art. II. Con altri Nostri decreti saranno approvati i regolamenti organici per i gruppi dell'«Educandato di S. Eligio, delle Case di correzione e riabilitazione femminile e dei Ricoveri dei ciechi di ambo i sessi». Ordiniamo cne il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 giugno 1898. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 30 giugno 1898. Reg. 215. Atti del Governo a f. 244. G. Cappiello. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli T. Bonacci. Rudinì.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-06-18;203#art-rd-2

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