Art. 1

In vigore dal 9 ago 1898
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto il Nostro decreto in data d'oggi col quale sono stati riuniti in vari gruppi gli istituti di beneficenza di Napoli contemplati dalla legge 2 agosto 1897, n. 348; Veduto il regolamento organico proposto dal prefetto di Napoli per la esecuzione del decreto sopraccennato, in quanto riflette i gruppi dei «Collegi riuniti per le figlie del popolo, e degli istituti riuniti di educazione professionale femminile»; Veduto il voto della giunta provinciale amministrativa; Vedute le leggi 2 agosto 1897, n. 348, e 17 luglio 1890, n. 6972; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. I. È approvato il regolamento seguente composto di n. 64 articoli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-06-18;203#art-rd-1

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