Regolamento
Art. 20
In vigore dal 12 mag 1898
La scuola di teoria e canto comprenderà fino a n. 50 allievi, 40 dei quali gratuiti.
Le altre tre scuole di strumenti comprenderanno n. 16 allievi caduna, dei quali non meno di 12 gratuiti.
I posti gratuiti sono concessi ai meno abbienti; la retribuzione pagata dagli altri andrà a vantaggio per metà del maestro insegnante, l'altra metà al direttore dell'istituto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-04-07;102#art-r-20