Regolamento

Art. 15

In vigore dal 12 mag 1898
La nomina dei maestri e dell'inserviente custode avvisatore sarà fatta per un biennio, salvo, occorrendo, la conferma dei maestri per un maggior numero d'anni a darsi dal consiglio. Il consiglio comunale però e la giunta, per quanto riguarda l'inserviente custode avvisatore, sulla proposta della commissione direttiva, potrà pronunciarne il licenziamento anche prima di tale tempo, qualora per gravi motivi nel disimpegno delle rispettive attribuzioni così richiedesse il buon andamento dell'istituto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-04-07;102#art-r-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo