Regolamento

Art. 12

In vigore dal 12 mag 1898
La Commissione: a) Decide sull'accettazione degli allievi; b) Approva i programmi e gli orari delle lezioni dell'istituto; c) Discute le proposte eventuali fatte dal direttore tecnico; d) Presenta alla giunta municipale nel tempo stabilito le proposte di bilancio; e) Concede le vacanze agli insegnanti nel tempo più conveniente pel minor danno dell'istruzione, in conformità all' del presente regolamento; f) Applica le maggiori pene disciplinari agli alunni; g) Stabilisce per gli esami, gli esperimenti e le premiazioni annue; h) Delibera sulle proposte di acquisti di musica e di strumenti; i) Determina le mansioni dell'inserviente custode avvisatore; l) Provvede in genere a quanto riguarda l'andamento dell'istituto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-04-07;102#art-r-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo