Regolamento

Art. 32

In vigore dal 12 mag 1898
L'anno scolastico ha la durata di 10 mesi, e la commissione stabilisce l'epoca delle vacanze. La commissione stessa potrà anche concedere permessi di assenza e licenze straordinarie agli insegnanti, quando lo crederà del caso e senza pregiudicare il regolare andamento dell'istituto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-04-07;102#art-r-32

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