Regolamento
Art. 33
In vigore dal 12 mag 1898
Gli allievi dell'istituto giudicati idonei per l'orchestra o per la banda, con speciale dichiarazione dell'insegnante, hanno l'obbligo di prestar servizio nella banda municipale e nel teatro per tutto il tempo che fanno parte dell'istituto, siano essi allievi gratuiti od a pagamento.
Per i due primi anni tale servizio dovrà essere gratuito, per gli anni susseguenti di servizio fatto come allievi riceveranno le paghe fissate dalle rispettive direzioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-04-07;102#art-r-33