Regolamento
Art. 31
In vigore dal 12 mag 1898
Le mancanze gravi degli alunni ed alunne saranno punite come segue:
1° Con ammonizione data dal direttore tecnico nella scuola;
2° Con ammonizione del presidente alla presenza della commissione direttiva;
3° Col licenziamento definitivo dall'istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-04-07;102#art-r-31