Regolamento

Art. 31

In vigore dal 12 mag 1898
Le mancanze gravi degli alunni ed alunne saranno punite come segue: 1° Con ammonizione data dal direttore tecnico nella scuola; 2° Con ammonizione del presidente alla presenza della commissione direttiva; 3° Col licenziamento definitivo dall'istituto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-04-07;102#art-r-31

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Art. 31 Che approva un nuovo regolamento per lo istituto musicale Costa in Vigevano. — Testo vigente | Portale Normativo