Regolamento

Art. 28

In vigore dal 13 mar 1902
È stabilito un periodo di prova non inferiore a quattro mesi, dopo i quali gli allievi riconosciuti idonei, con apposito esame, verranno definitivamente ammessi alle scuole. Il corso d' istruzione per gli strumenti ad arco è di anni otto, e di anni sei per gli altri. La commissione potrà accordare un maggiore periodo di istruzione a titolo di perfezionamento, mediante pagamento della tassa mensile.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-04-07;102#art-r-28

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Art. 28 Che approva un nuovo regolamento per lo istituto musicale Costa in Vigevano. — Testo vigente | Portale Normativo