Regolamento
Art. 12
12 / 34In vigore dal 12 mag 1898
La Commissione:
a) Decide sull'accettazione degli allievi;
b) Approva i programmi e gli orari delle lezioni dell'istituto;
c) Discute le proposte eventuali fatte dal direttore tecnico;
d) Presenta alla giunta municipale nel tempo stabilito le proposte di bilancio;
e) Concede le vacanze agli insegnanti nel tempo più conveniente pel minor danno dell'istruzione, in conformità all' del presente regolamento;
f) Applica le maggiori pene disciplinari agli alunni;
g) Stabilisce per gli esami, gli esperimenti e le premiazioni annue;
h) Delibera sulle proposte di acquisti di musica e di strumenti;
i) Determina le mansioni dell'inserviente custode avvisatore;
l) Provvede in genere a quanto riguarda l'andamento dell'istituto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-04-07;102#art-r-12