Regolamento

Art. 19

In vigore dal 12 mag 1898
Gli insegnanti rispondono in proprio della disciplina e dell'istruzione delle scuole rispettive. Sottopongono, al cominciare di ogni anno, al direttore tecnico il programma del loro insegnamento. Presentano, prima della chiusura delle scuole, un rapporto particolareggiato sull'andamento didattico e disciplinare della propria classe.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-04-07;102#art-r-19

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Art. 19 Che approva un nuovo regolamento per lo istituto musicale Costa in Vigevano. — Testo vigente | Portale Normativo