Regolamento

Art. 22

In vigore dal 12 mag 1898
Gli insegnanti hanno l'obbligo di prestar l'opera loro nel civico teatro e nella banda municipale ove occorrono, e così: Il maestro d'istrumenti d'arco sarà 1° violino di spalla in tutti gli spettacoli teatrali; I maestri d' istrumenti a fiato saranno prime parti tanto nell'orchestra quanto nella banda; Il maestro di teoria e canto sarà l'istruttore dei cori, e dovrà prestare l'opera sua anche come rammentatore quando ciò sia ravvisato opportuno dalla direzione teatrale. Gli oneri per tali servizi sono quelli stabiliti dagli speciali regolamenti, e le paghe saranno quelle stabilite dai regolamenti stessi, o concordate colle rispettive direzioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-04-07;102#art-r-22

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