Art. 20
Regolamento

Art. 20

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In vigore dal 12 mag 1898
La scuola di teoria e canto comprenderà fino a n. 50 allievi, 40 dei quali gratuiti. Le altre tre scuole di strumenti comprenderanno n. 16 allievi caduna, dei quali non meno di 12 gratuiti. I posti gratuiti sono concessi ai meno abbienti; la retribuzione pagata dagli altri andrà a vantaggio per metà del maestro insegnante, l'altra metà al direttore dell'istituto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-04-07;102#art-r-20