Statuto

Art. 92

In vigore dal 3 ott 1897
Nella cassa a mano non deve mai contenersi una somma maggiore di lire duemilacinquecento. La cassa di riserva, in cui debbono essere depositati i titoli di rendita e gli altri valori di proprietà dell'istituto, ha due chiavi di diverso congegno, delle quali una resta nelle mani del presidente e l'altra nelle mani del segretario-cassiere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-92

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