Statuto

Art. 90

In vigore dal 3 ott 1897
L'alienazione dei generi di magazzino è ordinata dal presidente, su rapporto del segretario-cassiere, nel quale sia indicato il prezzo corrente del mercato, la qualità, la quantità dei generi da vendersi e il modo di alienazione. Il segretario-cassiere ne cura la vendita e, tosto riscossone il ricavato, lo versa nella cassa dietro mandato a entrata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-90

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