Statuto

Art. 95

In vigore dal 3 ott 1897
All'ufficio di guardaroba viene proposta una persona scelta dal consiglio amministrativo, dietro designazione della direttrice. Essa provvede in generale alla custodia e al mantenimento di tutti gli oggetti di biancheria, da culto, da camera, da mensa e da letto per il personale interno dell'istituto e di tutti gli oggetti di vestiario e corredo delle alunne: provvede altresì alla stiratura e alla lavatura di tali oggetti e compie tutte le altre incombenze, che, relativamente al suo ufficio, le vengono affidate dalla direttrice.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-95

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