Statuto
Art. 95
In vigore dal 3 ott 1897
All'ufficio di guardaroba viene proposta una persona scelta dal consiglio amministrativo, dietro designazione della direttrice.
Essa provvede in generale alla custodia e al mantenimento di tutti gli oggetti di biancheria, da culto, da camera, da mensa e da letto per il personale interno dell'istituto e di tutti gli oggetti di vestiario e corredo delle alunne: provvede altresì alla stiratura e alla lavatura di
tali oggetti e compie tutte le altre incombenze, che, relativamente al suo ufficio, le vengono affidate dalla direttrice.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-95