Statuto

Art. 97

In vigore dal 3 ott 1897
Alle persone serventi viene corrisposto un congruo salario, oltre il vitto e l'alloggio nell'istituto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-97

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Art. 97 Che approva lo statuto organico per il regio istituto di S. Ponziano in Lucca. — Testo vigente | Portale Normativo