Statuto
Art. 102
In vigore dal 3 ott 1897
L'ufficio di vice-direttrice viene conservato, finché rimarrà addetta all'istituto la signora che presentemente lo disimpegna per nomina ministeriale.
Essa è tenuta a proseguire nelle attribuzioni di maestra e a dare effetto alle altre incombenze che dal consiglio amministrativo e dalla direttrice le sono state affidate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-102