Statuto
Art. 88
In vigore dal 3 ott 1897
Il segretario cassiere è sottoposto alla immediata autorità del presidente; tiene in buon ordine i bollettari, a madre e figlia, delle riscossioni, il libro mastro e gli altri libri e registri di contabilità e di amministrazione; custodisce l'archivio e il protocollo; tiene il repertorio degli atti soggetti a registrazione e l'inventario dei beni mobili ed immobili dell'istituto, facendovi le necessarie variazioni; dà corso a tutti gli atti, secondo le norme stabilite dal consiglio; e promuove, autorizzato dal presidente, gli atti esecutivi contro i debitori morosi.
Prepara il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo.
Riscuote l'entrate, provvede alle spese rilasciando i buoni per i fornitori da staccarsi da un registro a madre e figlia; provvede inoltre all'acquisto di ciò che viene a lui commesso, secondo le prescrizioni del bilancio.
Tiene in consegna il grano e gli altri generi alimentari e il combustibile, depositandoli nei magazzini; il denaro, i titoli di rendita ed ogni altro valore.
Non può fare veruna spesa, se non in seguito a regolare mandato, con la firma del presidente; ed è a suo carico la regolarità dei pagamenti.
Ha la chiave della cassa a mano. Ad ogni richiesta del presidente o di uno dei consiglieri, deve esibire i registri ed i libri, dimostrare lo stato di cassa e quello dei generi custoditi nei magazzini.
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