Statuto
Art. 84
In vigore dal 3 ott 1897
Gli esami sono privati e procedono secondo le norme stabilite per le scuole elementari e secondarie del Regno.
Sono presieduti dal provveditore agli studi, e, in mancanza, dal presidente del consiglio amministrativo o da chi ne fa le veci.
Vi assiste la direttrice, e vi possono intervenire i membri del consiglio amministrativo.
Storico versioni
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