Art. 84
Statuto

Art. 84

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In vigore dal 3 ott 1897
Gli esami sono privati e procedono secondo le norme stabilite per le scuole elementari e secondarie del Regno. Sono presieduti dal provveditore agli studi, e, in mancanza, dal presidente del consiglio amministrativo o da chi ne fa le veci. Vi assiste la direttrice, e vi possono intervenire i membri del consiglio amministrativo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-84