Statuto
Art. 86
In vigore dal 3 ott 1897
Superati gli esami, le alunne ricevono un diploma relativo agli studi fatti e all'esito degli esami medesimi, con la indicazione della classe cui hanno acquistato il diritto di essere ammesse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-86