RegolamentoCapo II

Art. 93

In vigore dal 24 ott 1895
Quando i figli, sia dell'ultimo o di precedente matrimonio dell'impiegato civile o del militare, non convivessero con la vedova per ottenere la quota di pensione ad essi spettante à termini di legge, dovranno presentarne alla Corte dei conti regolare domanda, producendo un atto giudiziale di notorietà, o un certificato municipale, comprovante che vivono separati dalla madre o madrigna. Uguale domanda dovranno produrre i figli ed figliastri che si separassero dalla vedova posteriormente alla concessione della pensione, ma in questo caso dal documento sopraddetto dovrà risultare il giorno in cui avvenne la separazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-93

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Art. 93 Che approva il Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. | Portale Normativo