Regolamento›Capo II
Art. 90
In vigore dal 24 ott 1895
Gli orfani d'impiegato civile o di militare pensionato, e di madre premorta al marito, uniranno alle loro dimande di riversibilità di pensione i documenti indicati ai numeri 3, 4 e 6 del citato , nonché l'atto di morte della madre, gli atti di loro nascita, ed il titolo di concessione, o certificato equivalente, della pensione del padre.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-90