Regolamento›Capo II
Art. 89
In vigore dal 24 ott 1895
Gli orfani d'impiegato civile o di militare morto in servizio, privi anche di madre, ai documenti accennati ai numeri 2, 3, 4, 6, 7 e 8 dell', aggiungeranno l'atto di morte della madre e gli atti di loro nascita.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-89