Regolamento›Capo II
Art. 88
In vigore dal 24 ott 1895
Le vedove degli impiegati civili e dei militari già pensionati, od in posizione ausiliaria, dovranno unire alla domanda di riversibilità di pensione i documenti accennati ai numeri 1, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo precedente, e la copia del decreto o titolo di concessione della pensione goduta dal marito.
Qualora la vedova non sia in grado di presentare quest'ultimo documento, potrà procurarsi un certificato equivalente o dalla delegazione del tesoro, o dall'ufficio incaricato del pagamento della pensione al marito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-88