RegolamentoCapo II

Art. 88

In vigore dal 24 ott 1895
Le vedove degli impiegati civili e dei militari già pensionati, od in posizione ausiliaria, dovranno unire alla domanda di riversibilità di pensione i documenti accennati ai numeri 1, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo precedente, e la copia del decreto o titolo di concessione della pensione goduta dal marito. Qualora la vedova non sia in grado di presentare quest'ultimo documento, potrà procurarsi un certificato equivalente o dalla delegazione del tesoro, o dall'ufficio incaricato del pagamento della pensione al marito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-88

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 88 Che approva il Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. | Portale Normativo