Regolamento›Capo II
Art. 93
33 / 145In vigore dal 24 ott 1895
Quando i figli, sia dell'ultimo o di precedente matrimonio dell'impiegato civile o del militare, non convivessero con la vedova per ottenere la quota di pensione ad essi spettante à termini di legge, dovranno presentarne alla Corte dei conti regolare domanda, producendo un atto giudiziale di notorietà, o un certificato municipale, comprovante che vivono separati dalla madre o madrigna.
Uguale domanda dovranno produrre i figli ed figliastri che si separassero dalla vedova posteriormente alla concessione della pensione, ma in questo caso dal documento sopraddetto dovrà risultare il giorno in cui avvenne la separazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-93