Statuto

Art. 20

In vigore dal 26 apr 1895
Il presidente, il vice presidente, il segretario, il vice segretario, l'amministratore e il conservatore sono scelti a maggioranza assoluta nella prima votazione, a maggioranza relativa nella seconda.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-03-17;63#art-s-20

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