Statuto
Art. 24
In vigore dal 26 apr 1895
Le deliberazioni, purchè non sia disposto diversamente dallo statuto e dal regolamento, sono valide quando siano prese a maggioranza di voti, e sia presente la metà più uno dei membri effettivi. In caso di parità, il risultato della votazione si ritiene negativo.
Le nomine di persone, che non siano deferite alla presidenza, hanno luogo di regola per ischede segrete.
In caso di voti pari, sarà preferito il più anziano, e nel caso di pari anzianità, il seniore.
Nell'esito della votazione non si tiene conto delle schede bianche e delle dichiarazioni di astensione.
I soli membri effettivi ed onorari hanno diritto di voto deliberativo.
Storico versioni
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