Statuto
Art. 28
In vigore dal 26 apr 1895
Questo consiglio presenta all' apertura dell'anno accademico il conto consuntivo ed il preventivo, l'istituto ne giudica e li approva. A questo scopo sono eletti d' anno in anno dal corpo accademico due revisori fra i membri effettivi, a maggioranza di voti, e questi danno la relazione in iscritto.
Al Ministero vengono mandati i conti di mano in mano che l'istituto riceve somme anticipate sulla dotazione, e al principio dell'anno accademico si comunica il preventivo perché possa essere approvato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-03-17;63#art-s-28