Statuto

Art. 30

In vigore dal 26 apr 1895
D' anno in anno sono banditi i concorsi scientifici a premi, secondo i particolari regolamenti per le relative fondazioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-03-17;63#art-s-30

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Art. 30 Che approva lo statuto del regio istituto veneto di scienze, lettere ed arti in Venezia. | Portale Normativo