Statuto
Art. 25
In vigore dal 26 apr 1895
Gli scritti dei membri e soci si pubblicano negli atti e nelle memorie. - Dell'opinione dei loro scritti rispondono gli autori che ne serbano la proprietà. - Le dissertazioni e le note di chi non appartiene all'istituto possono essere presentate da un membro o da un socio, perché si stampi negli atti. Del membro o del socio che ne risponde sarà, nella stampa, detto il nome insieme a quello dell'autore; ma se questi scritti hanno invece a far parte delle memorie, ne giudicheranno commissari scelti dal presidente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-03-17;63#art-s-25