Statuto
Art. 16
In vigore dal 26 apr 1895
Le elezioni dei membri e dei soci dell'istituto sono proposte da un consiglio e fatte dai membri effettivi.
Spetta a questo consiglio il procurare che gli studiosi di scienze matematiche e naturali e quelli di scienze morali e lettere sieno trascelti con equa proporzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-03-17;63#art-s-16