Art. 16
Statuto

Art. 16

16 / 34
In vigore dal 26 apr 1895
Le elezioni dei membri e dei soci dell'istituto sono proposte da un consiglio e fatte dai membri effettivi. Spetta a questo consiglio il procurare che gli studiosi di scienze matematiche e naturali e quelli di scienze morali e lettere sieno trascelti con equa proporzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-03-17;63#art-s-16