Statuto
Art. 17
In vigore dal 26 apr 1895
Del consiglio fanno parte il presidente, o chi ne fa le veci, cinque membri effettivi per le scienze matematiche e naturali e cinque per le morali e le lettere. - Durano in ufficio due anni: sono eletti o rieletti per ischede, a maggioranza assoluta, presente la metà più uno dei soci. Se questa maggioranza mancasse o in tutto od in parte, si ripete la votazione, e riuscita a vuoto anche questa, si rimanda alla prossima seduta. In questa, la prima votazione sarà a maggioranza assoluta, e dipoi se ne farà un'altra, se sia necessaria, nella quale basti quella relativa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-03-17;63#art-s-17